Nuovo Superbonus 110%: come funziona e come si accede
Con il Decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, noto come Decreto Rilancio, viene introdotto un nuovo strumento di incentivazione per la riqualificazione energetica: il Superbonus 110%.
Il Superbonus altro non è che un’agevolazione che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
Le nuove misure si aggiungono alle altre detrazioni previste per la riduzione del rischio sismico (c.d. Sismabonus) e di riqualificazione energetica degli edifici (cd. Ecobonus).
Il Superbonus 110% sarà concesso per la riqualificazione energetica di edifici unifamiliari con riscaldamento autonomo (come una villetta indipendente) o edifici plurifamiliari (come un condominio) con riscaldamento centralizzato con l’obiettivo di migliorare le classi energetiche degli edifici. (gli edifici di almeno due classi energetiche o comunque portarli alla massima classe)
Sono esclusi dall’incentivo gli edifici plurifamiliari con riscaldamento autonomo.
Il nuovo Superbonus 110% riguarderà le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 e sarà applicabile ad alcune casistiche di intervento.
L’incentivo fa sì che il cittadino abbia la possibilità di:
- Vedersi restituito il 110% dell’importo versato per sostenere l’intervento di riqualificazione.
- Optare per uno sconto in fattura immediato pari al 100% dell’importo previsto per l’intervento.
- Effettuare la cessione del credito al fornitore che ha effettuato i lavori (qualora lo accetti) o ad un istituto di credito (ad esempio la propria banca), l’importo corrisposto al cittadino varierà secondo le leggi di mercato per arrivare ad un massimo del 110% dell’importo previsto per l’intervento.
Come accedere al Superbonus 110%: i documenti necessari
Per usufruire del Superbonus, oltre agli adempimenti ordinariamente previsti per ottenere le detrazioni, il contribuente deve acquisire anche:
- Il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai CAF
- L’asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico,che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
Chi può usufruire del Superbonus 110%
Il Superbonus si applica agli interventi effettuati da:
- Condomìni;
- Persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento;
- Istituti autonomi case popolari (IACP) o altri istituti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”;
- cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
- Onlus e associazioni di volontariato;
- Associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
Gli interventi agevolabili
Il Superbonus è riconosciuto nei seguenti casi:
- Interventi di isolamento termico sugli involucri;
- Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni;
- Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti;
Interventi aggiuntivi
Oltre agli interventi sopra elencati, rientrano nel Superbonus anche le spese per interventi eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi principali. Si tratta di:
- interventi di efficientamento energetico;
- installazione di impianti solari fotovoltaici;
- infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.
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